Art. 6
Illecito sportivo e obbligo di denunzia
1. Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una
gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, costituisce illecito sportivo.
2. Le società, i loro dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati che commettono direttamente o
che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1, ne
sono responsabili.
3. Se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell’art. 2, comma 4, il fatto è
punito con le sanzioni di cui all’art. 13, comma 1, lettere g) o h), salva la maggiore sanzione in caso
di pratica inefficacia di tale pena.
4. Se viene accertata la responsabilità oggettiva o presunta della società ai sensi dell’art. 9, comma
3, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui all’art. 13, comma 1, lettere f),
g), h) e i).
5. I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati riconosciuti responsabili di illecito sportivo sono
puniti con una sanzione non inferiore all’inibizione o squalifica per un periodo minimo di tre anni.
6. In caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato,
oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito, le sanzioni sono aggravate.
7. I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati che comunque abbiano avuto rapporti con società
o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi
precedenti, ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano
posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno il dovere di informarne, senza indugio,
la Lega od il Comitato competente ovvero direttamente l’Ufficio indagini della F.I.G.C..
Nessun fenomeno al mondo
può impedire al sole di
Risorgere