art: 1 premesse
Le Società sportive affiliate e i tesserati sono tenuti all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti federali e delle altre disposizioni emanate dai competenti organi federali, nonché dei principi dell’ordinamento sportivo.
Con l’affiliazione ed il tesseramento si obbligano ad accettare ogni decisione degli organi federali.
art: 2 infrazioni disciplinari
Costituisce infrazione passibile di procedimento disciplinare ogni azione od omissione da parte delle Società sportive affiliate o di un tesserato che contravvenga a norme dello Statuto o dei regolamenti vigenti od a provvedimenti, deliberazioni e decisioni dei competenti organi federali, ovvero violi, comunque, il principio fondamentale della lealtà e correttezza, o arrechi pregiudizio materiale o morale alla Federazione e/o ai suoi organi e soggetti.
Gli affiliati, i loro dirigenti, i soci e i tesserati in genere rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa. I dirigenti muniti di legale rappresentanza delle società affiliate sono ritenuti corresponsabili, sino a prova contraria, degli illeciti disciplinari commessi dalle società affiliate medesime.
Gli affiliati rispondono direttamente dell’operato di chi li rappresenta ai sensi delle norme federali.
L’ignoranza dei regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli organi federali competenti non può essere invocata a nessun effetto.
art: 3 illecito sportivo
1. Costituisce illecito sportivo ogni atto o tentativo diretto a, o a consentire di, alterare la partecipazione, lo svolgimento e il corretto risultato di una competizione sportiva, ovvero ad assicurare a chiunque e comunque un vantaggio, ivi compresa la assunzione e/o somministrazione di metodi e/o sostanze proibite dal vigente regolamento antidoping.
Il dirigente, il socio o il tesserato che in qualsiasi modo abbia notizia che stia per compiersi o si sia compiuto un illecito sportivo ha il dovere di informare immediatamente con ogni mezzo idoneo il Presidente della Federazione, o in subordine il Procuratore Federale.
2. Le Società sportive affiliate sono direttamente e oggettivamente responsabili per gli illeciti sportivi commessi dai propri dirigenti, tecnici, atleti e soci; agli stessi effetti rispondono altresì, sempre a titolo di responsabilità oggettiva, dell’operato e del comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori, salvo dimostrino, in entrambi i casi, la propria completa estraneità e inconsapevolezza del fatto. Si presumono altresì responsabili, fino a prova contraria, degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio.
3. Le Società sportive di appartenenza di tesserati responsabili di ripetute infrazioni delle norme antidoping rispondono comunque di violazione dei principi di lealtà e correttezza sportiva.
4. QUESTO LO OMETTO...non ci interessa...è quello che le società sono responsabili dell'ordine pubblico...
************
art: 5 sanzioni disciplinari
1. Le sanzioni sono diverse a seconda che si applichino nei confronti delle Società sportive affiliate o dei singoli tesserati.
2. Le sanzioni applicabili alle Società sportive affiliate sono:
- censura
- ammenda da L. 200.000 a L. 3.000.000
- sospensione sino al termine massimo di dodici mesi
- radiazione dai ruoli federali.
E’ facoltà degli organi disciplinari infliggere la sanzione dell’ammenda congiuntamente alle altre sanzioni
3. Le sanzioni applicabili ai singoli tesserati sono:
- richiamo
- sospensione dalla attività sportiva per un periodo da quindici giorni a dodici
mesi
- radiazione dai ruoli federali.
********
NOI SIAMO QUI...INDAGATI X ILLECITO SPORTIVO:
art: 6 sanzioni per illecito sportivo
Nell’ipotesi di cui all’articolo 3 (illecito sportivo) le sanzioni applicabili ai tesserati e alle Società sportive affiliate sono:
- squalifica dalla competizione
- non assegnazione o revoca di un titolo
- sospensione sino al termine massimo di due anni
- radiazione dai ruoli federali.
LO SO CHE E' LUNGO, LO SO CHE SONO ARTICOLI DI COSTITUZIONE MA PENSO CHE SAPERE LE LEGGI E LE RELATIVE SANZIONI IN QUESTO MOMENTO SIA ABBASTANZA IMPORTANTE...ALMENO X NON PARLARE A VANVERA...